Statuto dell'associazione GENITORI ALUNNI SCUOLA-CITTA' PESTALOZZI

Articolo 1

COSTITUZIONE E SCOPO
E’  costituita, con sede in Firenze, un’Associazione fra i genitori degli alunni di Scuola-Città Pestalozzi, denominata “GENITORI DI SCUOLA-CITTA’ PESTALOZZI”, denominata GASP, con lo scopo di stabilire una attiva ed efficace collaborazione, ed una continuità di azionetra i genitori, tra e per gli alunni, la Scuola ed il Territorio, al fine di ottenere, accanto alla necessaria istruzione scolastica dei ragazzi, la formazione di consapevoli generazioni future di cittadini, sensibili alle attuali problematiche, tra le quali la comprensione e il rispetto per le diversità culturali e sociali e per l’ambiente.
L’Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 2

SOCI
L’Associazione è costituita da Soci, distinti nelle seguenti categorie:

  1. Soci Ordinari
  2. Soci Onorari

Sono Soci Ordinari coloro che hanno i figli frequentanti Scuola-Città e che versano la quota simbolica annuale nella misura determinata dalla Assemblea generale. Ad essi spetta l’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, partecipando in pieno diritto all’Assemblee, stabilendo la struttura e gli indirizzi dell’Associazione, mediante voto espresso in assemblea.
Sono Soci Onorari coloro che vengono nominati tali dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari partecipano all’assemblea con voto consultivo.
Il Socio che intende recedere dall’Associazione ha sempre il diritto di farlo con una dichiarazione, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un Socio dall’Associazione può essere deliberata dall’assemblea dei Soci solo per gravissimi motivi, o nei casi di evidente incompatibilità con le finalità dell’Associazione.

 

Articolo 3

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il presidente dell’Associazione
  3. Il Consiglio Direttivo
  4. I Sindaci Revisori

 

 

Articolo 4

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte durante l’anno scolastico o quando richiesto da almeno il 10% dei Soci Ordinari. Detta Assemblea delibera in ordine a:

  1. Relazione del Consiglio direttivo, sull’attività svolta e rendiconto finanziario del decorso esercizio
  2. Nomina della commissione elettorale per l’elezione del Consiglio direttivo, giunto al termine del mandato, o per dimissione (vedi comma art. 7)
  3. Esame e discussione del programma di attività e dei relativi capitoli di spesa proposti dal Consiglio Direttivo
  4. Altri argomenti posti all’ordine del giorno

La convocazione dei Soci per le Assemblea ordinarie e straordinarie, sarà fatta mediante comunicazione scritta ed affissione all’albo preposto, almeno 7 gg. prima del suo svolgimento.
Alle Assemblee intervengono sia i Soci ordinari che quelli onorari.
L’Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci ordinari.
Trascorsa mezz’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’assemblea si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea viene aperta dal Presidente dell’Associazione (o da chi ne fa le veci) e procede subito all’elezione del Presidente dell’Assemblea, a quella del Segretario e a quella dei due Scrutatori. Le votazioni avverranno a scelta libera del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale. Su decisione della maggioranza semplice dei presenti potrà essere indetta la votazione segreta.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare in ordine alle modifiche statutarie. Per la validità di detta Assemblea è richiesta la metà più uno dei Soci ordinari.

 

Articolo 5

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’Associazione, eletto a maggioranza semplice all’interno del Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione anche agli effetti di legge, con piena capacità di rappresentanza, sia sostanziale che processuale, a norma degli artt. 36, 37 e 38 del c.c.; convoca il Consiglio Direttivo, presiedendone le adunanze ed eseguendone le deliberazioni e dichiara aperte le assemblee. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente e, in difetto, dal Consigliere più anziano.

 

 

 

 

Articolo 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, che viene eletto direttamente da tutti i Soci ordinari, possibilmente in coincidenza con le elezioni dei rappresentanti di Classe e di Istituto. Dura in carica per un anno scolastico, con facoltà di rielezione per i suoi membri. E’ composto da un minimo di 10 ad un massimo di 20 consiglieri, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente, o per richiesta scritta (con l’indicazione dell’ordine del giorno), di almeno due sindaci Revisori.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento della maggioranza semplice dei Consiglieri. All’uopo non vengono conteggiati, al fine del raggiungimento del numero legale, i consiglieri che abbiano giustificato la loro assenza e ne abbiano dato comunicazione al Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e sono verbalizzate in apposito libro, custodito a cura del Consigliere Segretario.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, sarà considerato dimissionario dal Consiglio.
Il Tesoriere ha la responsabilità della tenuta dei conti dell’Associazione e dei giustificativi di spesa. Registra le entrate e uscite, e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, gli atti di pagamento.
Alla decadenza prevista, e fino alla nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio Direttivo eletto rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti, nel limite dell’ordinaria amministrazione.
Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo in seguito alle dimissioni di almeno un terzo dei suoi componenti contemporaneamente. Al di fuori di tale ipotesi, il Consiglio ha facoltà di reintegrare i Consiglieri dimissionari, ovvero venuti a mancare, con propria deliberazione, proponendone la ratifica all’assemblea successivamente convocata.
Il Consigliere, o i Consiglieri, così nominati, decadono dalla carica unitamente al consiglio direttivo, del quale sono venuti a farne parte.
Eventuali azioni di responsabilità contro il Presidente, od i membri del Consiglio in carica, dovranno essere deliberate dall’Assemblea, convocata, in tal caso, dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, la quale provvederà preliminarmente a dichiarare decaduti dalla carica i membri del Consiglio Direttivo, contro i quali si debba procedere.
Al Presidente, al Segretario, al Tesoriere ed agli altri componenti il Consiglio Direttivo, non compete alcun compenso per l’incarico svolto nell’associazione né alcun gettone di presenza per le sedute degli Organi di Amministrazione.
Nelle deliberazioni delle approvazioni del bilancio, ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio non hanno diritto di voto.

 

 

 

 

Articolo 7

SINDACI REVISORI

L’assemblea ordinaria nomina un Collegio di Sindaci revisori, anche fra i non Soci, che dura in carica un triennio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere la gestione, nonché il bilancio consuntivo ogni anno.
I Sindaci Revisori possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, e alle Assemblee dei Soci, senza voto deliberatorio.

 

Articolo 8

SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La sede dell’Associazione è in Firenze, presso i locali della Scuola-Città Pestalozzi, via delle Casine 1.
La durata dell’Associazione  è stabilita in anni venti, a decorrere dal giorno della sua costituzione, ma potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, su deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere adottata in Assemblea, con il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci Ordinari. La stessa Assemblea deciderà, inoltre, in merito alla destinazione del patrimonio dell’Associazione, tenuto conto degli scopi statutari, e procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

 

Articolo 9

PATRIMONIO – ENTRATE – RENDICONTI

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. Da beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, sono, o comunque vengono in proprietà dell’associazione;
  2. Dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina al fondo comune o a speciali accantonamenti.